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Il TAR del Lazio (Sezione III quater, sent. n. 1917 del 10 febbraio 2016) ha annullato i provvedimenti con i quali AIFA ha assegnato il budget della spesa farmaceutica territoriale 2013 alle aziende del comparto ossigeno, ritenendo fondata ed assorbente la censura di tardività con riferimento all’art. 5 del d.l. 159/2007. La norma prescrive che il tetto sia assegnato a ciascuna azienda titolare di AIC entro il 15 gennaio 2013, mentre invece AIFA ha fissato ad inizio anno un budget provvisorio unico e indistinto per l’intero mercato dell’ossigeno terapeutico, provvedendo poi tardivamente, a fine settembre 2013, ad attribuire quello definitivo a ciascuna impresa. Ciò ha impedito, però, alle aziende interessate di avere un valido punto di riferimento per orientare, nel corso dell’anno, la propria attività economica.
La sentenza si colloca in un ampio filone giurisprudenziale dello stesso TAR Lazio, che ha interessato anche il budget della spesa farmaceutica ospedaliera 2013 e che ha portato all’annullamento dei provvedimenti di ripiano dello sfondamento del tetto posti a carico dell’intera filiera del farmaco (sent. 4538/2015 per i produttori; sent. n. 10017/2015 per i grossisti; sent. n. 288/2016 per i farmacisti).