11 Febbraio

CIVILE E COMMERCIALE

In Gazzetta Ufficiale il decreto con le categorie di beni e servizi per le quali è obbligatorio rivolgersi ai soggetti aggregatori

11/02/2016

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 32 del 9 febbraio 2016) il DPCM 24 dicembre 2015, che individua, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 66/2014, le categorie merceologiche (e relative soglie economiche) per le quali le amministrazione pubbliche dovranno ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore ai fini dell’espletamento delle relative gare di appalto. Si tratta di 19 categorie di beni e servizi che interessano principalmente il settore sanitario: dall’acquisto di farmaci o vaccini ai servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, dai defibrillatori ai servizi di smaltimento di rifiuti sanitari, oltre ai servizi di vigilanza armata, manutenzione immobili e impianti, ecc.

Le disposizioni di cui al decreto sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni statali, centrali e periferiche (ad eccezione di quelle scolastiche, educative ed universitarie), nonché per le regioni e gli enti regionali, loro consorzi e associazioni, e per gli enti del S.S.N. Per le restanti amministrazioni, invece, gli obblighi scatteranno decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.