HEALTHCARE
E’ stato approvato dalla Camera il testo sulla responsabilità professionale, finalizzato a garantire la “sicurezza delle cure”, con l'introduzione di strumenti finalizzati ad assicurare al paziente la possibilità di ottenere un risarcimento in tempi brevi ed, al contempo, ad approntare maggiori garanzie per gli esercenti le professioni sanitarie, nel perseguimento di un rinnovato equilibrio nel rapporto tra medico e paziente.
E’ prevista la figura del “Difensore civico”, cui le Regioni potranno affidare la funzione di garante per il diritto alla salute, al quale i pazienti potranno rivolgersi gratuitamente per segnalare le disfunzioni del sistema di assistenza sanitaria, oltre all’obbligo per le strutture sanitarie di fornire al paziente la documentazione clinica entro trenta giorni dalla richiesta, oltre che a rendere disponibili i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, mediante pubblicazione in internet.
Viene confermato il criterio restrittivo delle “linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito dal ministero della Salute”, con riferimento alla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria in caso di colpa grave, oltre che come parametro di valutazione della condotta sanitaria anche in sede civile “fatte salve le specificità del caso concreto”.
Ed ancora, fermo il doppio binario della responsabilità civile – contrattuale per l’azienda ed extracontrattuale per il professionista – il testo specifica l’obbligo per l’azienda di rispondere contrattualmente ex art. 1218 cc. per le condotte dolose o colpose poste in essere da tutti gli esercenti la professione sanitaria dei quali si avvalga “anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa”, con esplicita estensione anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario nonché attraverso la telemedicina. E’ previsto un “tentativo obbligatorio di conciliazione” , mentre l’“azione di rivalsa” nei confronti del medico, sarà limitata ai casi di dolo o colpa grave, oltre che contenuta nella misura massima di n. 3 annualità lorde, al fine di agevolare i medici nella stipula di polizze assicurative a prezzi calmierati. Fermo restando l’obbligo assicurativo per ogni esercente la professione sanitaria, spetterà, poi, al Ministero dello sviluppo economico definire i criteri e delle modalità di vigilanza e controllo sulle compagnie assicuratrici, oltre che istituire il “Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria”, a tutela della certezza del risarcimento anche nel danno nel caso di eccedenza rispetto al massimale di polizza, ovvero d’insolvenza delle compagnie assicuratrici di riferimento.