CIVILE E COMMERCIALE
La “clausola di adesione”, che consente di “estendere” il contenuto di un contratto - regolarmente aggiudicato ad un concorrente – ad altri enti dello stesso ordinamento settoriale, non è in contrasto con le regole della concorrenza, ma risponde anzi ad un principio di “concentrazione ed unificazione delle gare,” che è favorevolmente considerato dal legislatore comunitario e nazionale in quanto strumento finalizzato al contenimento della spesa pubblica e all’incremento di efficienza nella gestione degli appalti. In tal senso si esprime chiaramente il Consiglio di Stato (Sez. Terza, sentenza 445 del 4 febbraio 2016), il quale, citando anche la recentissima legge delega per la riforma degli appalti pubblici (l.n. 11/2016), sottolinea come l’appalto oggetto di estensione non viene sottratto al confronto concorrenziale: quest’ultimo si svolge infatti “a monte” tra le imprese partecipanti alla gara, le quali, presentando l’offerta, sanno ed accettano la possibilità di un della prestazione a loro carico, entro i limiti oggettivi e soggettivi che devono necessariamente essere specificati nella lex specialis. Per le amministrazioni sanitarie, poi, la tendenza del legislatore è ancor più marcata, tenuto conto che esse hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali.