09 Febbraio

LAVORO

Cassazione lavoro: il procacciatore di affari si distingue dall’agente per l’occasionalità della propria prestazione

09/02/2016

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 1974 del 2 febbraio 2016 è tornata ad affrontare il tema della distinzione tra le figure di agente e di procacciatore di affari, confermando l’orientamento in forza del quale l’agente, a differenza del procacciatore di affari, collabora con il preponente in modo stabile e continuativo, promuovendo la conclusione di contratti in una zona determinata e nel rispetto delle indicazioni impartite dal committente. Di contro, il procacciatore svolge la propria attività in favore del preponente in modo del tutto episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, in modo quindi occasionale, limitandosi a svolgere una mera attività di segnalazione di clienti, ovvero di sporadica raccolta di ordini, senza però promuovere la conclusione di contratti.