BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
In materia di anatocismo bancario deve ritenersi conforme alle vigenti disposizioni di legge il comportamento dell’istituto che abbia conservato, a seguito della riforma dell’art. 120 TUB, la previsione di clausole anatocistiche nei propri moduli contrattuali e fogli informativi. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Bologna con un’ordinanza del 9 dicembre 2015 che, in contrasto con il parere di numerosi tribunali, ha giudicato non immediatamente operativo il nuovo testo dell’art. 120 TUB in assenza della delibera CICR cui la stessa norma rimanda.