28 Gennaio

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

E’ inefficace il divieto di anatocismo nei rapporti bancari fino all’adozione della delibera CICR prevista dall’art. 120 TUB

28/01/2016

In materia di anatocismo bancario deve ritenersi conforme alle vigenti disposizioni di legge il comportamento dell’istituto che abbia conservato, a seguito della riforma dell’art. 120 TUB, la previsione di clausole anatocistiche nei propri moduli contrattuali e fogli informativi. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Bologna con un’ordinanza del 9 dicembre 2015 che, in contrasto con il parere di numerosi tribunali, ha giudicato non immediatamente operativo il nuovo testo dell’art. 120 TUB in assenza della delibera CICR cui la stessa norma rimanda.