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La Suprema Corte, sez. III civile, con la sentenza n. 885 depositata in data 20.1.2016, torna nuovamente a pronunciarsi sull’onere della prova negli interventi c.d. “routinari” ribadendo come sia il professionista a dover provare, per andare esente da responsabilità, l’assenza di colpa nell’esecuzione della procedura posta in essere. In buona sostanza, viene confermato il principio che grava sul medico convenuto in giudizio (nel caso di specie, un dermatologo al quale viene contestata una errata diagnosi), l’onere di dimostrare la diligenza e l’adeguatezza della propria condotta specialistica, e ciò anche nel caso in cui il paziente sia guarito senza postumi.