Sussiste la responsabilità del medico per un intervento riuscito ma non concordato. In particolare, la circostanza che l’intervento chirurgico non preceduto dall’acquisizione del consenso informato da parte del paziente si sia poi rilevato risolutivo della patologia di cui il medesimo era affetto non è idonea a cancellare i danni cagionati al paziente per non avere espresso il proprio consenso, posto che il beneficio tratto dall’intervento non può compensare la perdita della possibilità di eseguirne uno meno invasivo. Nondimeno, seppure l’intervento effettuato risultasse l’unico possibile, la verificazione del beneficio derivante dalla sua esecuzione non potrebbe comunque compensare la perdita della possibilità per il paziente di non sottoporsi all’intervento, essendo tale possibilità garantita e tutelata dal diritto al consenso informato (Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza del 12 giugno 2015, n. 12205).