25 Gennaio

CIVILE E COMMERCIALE

Danno alla persona: lo smarrimento di dati supersensibili da parte di una struttura sanitaria non consente di dedurre automaticamente la lesione del diritto tutelato dal codice della privacy

25/01/2016

Lo smarrimento da parte di una struttura sanitaria di documentazione contenente dati sanitari supersensibili non consente di dedurre automaticamente la conoscenza di tali dati da parte di terzi estranei alla funzione amministrativa deputata al loro esame. Infatti, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato, conseguenza del principio di tolleranza della lesione minima. Da ciò la conclusione che solo la lesione in modo sensibile del diritto alla tutela della privacy determina un’ingiustificabile lesione e non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 222 depositata l’11/1/16 che in tal modo conferma il prevalente orientamento di legittimità in materia.