06 Aprile

LAVORO

Covid 19 - in vigore l’obbligo della vaccinazione per il personale della sanità

06/04/2021

È stato pubblicato sulla GU n. 79 del 1° aprile 2021 ed è entrato in vigore il medesimo giorno il d.l. 44/2021 contenente, tra l’altro (art. 4), “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. La misura in commento introduce l’obbligo della vaccinazione (SARS COV 2) per alcune categoria di lavoratori, in particolare per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” ma solo se tali soggetti “svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. La norma in questione fa seguito a mesi di dibattito circa l’esistenza di un obbligo vaccinale in ambito lavorativo e a poca distanza dalla nota ordinanza 19 marzo 2021 del Tribunale di Belluno che aveva, in particolare, legittimato la “messa” in ferie, da parte del datore di lavoro, di alcuni sanitari di una R.S.A. che si erano rifiutati di sottoporsi alla vaccinazione. Nel dettaglio, la norma emergenziale introduce ora l’obbligo della vaccinazione come requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, appunto “operatori sanitari” (di cui agli elenchi delle professioni sanitarie) e “operatori di interesse sanitario” (ad es., OSS, massofisioterapisti, assistente di studio odontoiatrico). Sono esonerati solo coloro che presentino specifiche condizioni cliniche di incompatibilità a ricevere la vaccinazione, attestate dal medico di medicina generale. Operativamente, entro il 6 aprile 2021 gli ordini professionali e i datori di lavoro dovrebbero trasmettere i nominativi degli operatori interessati alle Regioni, che verificano lo stato vaccinale e in caso di mancata vaccinazione trasmettono l’informativa alle competenti ASL, che provvedono ad invitare i diretti interessati a sottoporsi alla vaccinazione. In caso di rifiuto ingiustificato la ASL lo comunica all’ordine professionale di appartenenza del sanitario e al datore di lavoro che, a questo punto, dovrebbe adibire il lavoratore a mansioni, anche inferiori, che non comportino il rischio di contagio ovvero, se non possibile, sospenda senza retribuzione il lavoratore. Con riferimento, invece, ai sanitari che operano come lavoratori autonomi in libera professionale non è prevista una comunicazione al datore di lavoro-committente dell’eventuale rifiuto alla vaccinazione, ma solo all’ordine professionale di appartenenza, e questo può creare problemi di non poco conto per quelle strutture che impiegano regolarmente liberi professionisti. Neppure è prevista la comunicazione al datore di lavoro dell’eventuale motivo legittimo di esenzione dalla vaccinazione, pur dovendo in tal caso il datore di lavoro comunque adibire il lavoratore che non può vaccinarsi ad altre mansioni non a rischio, disporre il lavoro agile e in ultima ipotesi sospendere il lavoratore, ma in tal caso sempre garantendo la normale retribuzione.