04 Marzo

LAVORO

Il rifiuto del lavoratore alla vaccinazione anti covid non esclude la tutela infortunistica INAIL

04/03/2021

L’Inail ha reso noto l’istruzione operativa del 1 marzo 2021, con la quale, rispondendo ad un quesito avanzato da una struttura sanitaria pubblica, in merito a “se e quali provvedimenti debbano essere adottati riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale anti-Covid-19”, ha fornito interessanti spunti di riflessione nell’ambito dell’attuale dibattito circa le conseguenza del rifiuto al vaccino nel contesto lavorativo, in particolare sanitario.  Nello specifico, rispondendo al quesito se la malattia-infortunio da covid 19 rientra nella tutela Inail anche nel caso in cui il personale sanitario abbia rifiutato la profilassi vaccinale, contraendo il virus, l’INAIL ricorda che sotto il profilo assicurativo anche l’eventuale comportamento colposo del lavoratore (per esempio la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale) non comporta, di per sé, l'esclusione dell'operatività della tutela Inail, semmai concorre a ridurre o escludere il diritto all’indennizzo. D’altra parte, precisa l’INAIL, “non si rileva allo stato dell’attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore”, tenuto conto che il TU Sicurezza Lavoro, all’articolo 279, “stabilisce che il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari (…) tra cui a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”, senza però prevedere un obbligo del lavoratore di vaccinarsi. Pertanto, conclude l’Inail, “il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato”.