26 Febbraio

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E’ inammissibile il ricorso promosso avverso il Decreto Prezzi e le Linee Guida adottate da AIFA (D.M. 2 agosto 2019)

26/02/2021

Con la sentenza n. 2305 del 25 febbraio 2021, il TAR Lazio ha respinto uno dei ricorsi promossi avverso il d.m. 2.8.2019 (cd. Decreto Prezzi) e le Linee guida di Aifa per la compilazione del relativo dossier, dichiarandolo inammissibile per carenza del requisito di attualità e concretezza della lesione lamentata.

Nel rigettare il ricorso, il Tribunale ha ritenuto che il Decreto impugnato avesse natura regolamentare (e non già di atto amministrativo generale) e, come tale, contenesse precetti caratterizzati da generalità e astrattezza, intese rispettivamente come ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono.

In particolare, l’atto amministrativo generale incide direttamente nella sfera giuridica dei soggetti cui tali disposizioni sono applicabili, mentre il regolamento regola in genere la condotta che la stessa Amministrazione dovrà tenere in futuro nei confronti dei destinatari delle norme, condotta che si esplicherà attraverso l’emanazione di atti amministrativi.

Pertanto, secondo il TAR, solo nel primo caso (ossia atto amministrativo generale) si avrà una lesione di interessi con caratteristiche tali (immediatezza, attualità) da legittimare al ricorso, mentre nel secondo tipo di disposizioni (ossia il regolamento) la lesione sarà futura poiché rinviata all’emanazione degli atti applicativi delle disposizioni regolamentari, nonché eventuale perché sarà eventuale la stessa emanazione degli atti applicativi.

Nel dichiarare inammissibile il ricorso il Tribunale ha quindi concluso che solo i provvedimenti, adottati nell’ambito dei nuovi procedimenti di negoziazione avviati successivamente alla pubblicazione delle Linee Guida, dando effettiva applicazione al nuovo quadro normativo, presenteranno quell’idoneità lesiva che renderà attuale l’interesse al ricorso.

Inoltre, anche le Linee Guida impugnate non avrebbero il requisito di attualità e concretezza della lesione lamentata, in quanto aventi natura di circolare interpretativa e attuativa della fonte normativa di secondo grado data dal Decreto impugnato.