30 Novembre

CIVILE E COMMERCIALE

Limiti al subappalto: l'AGCM presenta le sue osservazioni al Parlamento

30/11/2020

L'AGCM ha presentato al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati alcune osservazioni in merito alla disciplina adottata a livello nazionale in tema di subappalto.

In particolare, l'Autorità ha preso in esame l'art. 105 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), come modificato dal d.l. 32/2019, che, al fine di far fronte alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata nel gennaio 2019 contro lo Stato italiano, ha innalzato (fino al 31 dicembre 2020) al 40% la quota dell’importo complessivo del contratto di lavori che l'eventuale subappalto non può superare.

Ciò in quanto, secondo quanto rilevato dalla Commissione europea, sarebbe in contrasto con il diritto UE la normativa nazionale che limita in tutti i casi il

ricorso al subappalto e non soltanto in quelli nei quali la restrizione sia oggettivamente giustificata dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto.

L'AGCM, richiamando precedenti segnalazioni in cui era già stata evidenziata la valenza pro-concorrenziale del subappalto, in particolare per le piccole e medie imprese, osserva che eventuali limiti all’utilizzo di tale istituto dovrebbero essere proporzionati all’obiettivo di interesse generale che si intende perseguire e giustificarsi in relazione al caso concreto, sulla base di criteri ben definiti e motivati dalla stazione appaltante in sede di gara, quali le caratteristiche strutturali del mercato di riferimento (laddove, in presenza di un limitato numero di possibili imprese partecipanti alla gara, il suo utilizzo potrebbe favorire l’attuazione di intese spartitorie), ovvero la particolare natura delle prestazioni dedotte in contratto o  esigenze di sicurezza nella fase di esecuzione.

L'Autorità  segnala dunque al Parlamento la necessità di una modifica normativa volta a: (i) eliminare la previsione generale e astratta di una soglia massima di affidamento subappaltabile; (ii) prevedere l’obbligo in capo agli offerenti che intendano ricorrere al subappalto, di indicare in sede di gara la tipologia e la quota parte di lavori in subappalto, oltre all’identità dei subappaltatori; (iii) consentire alle stazioni appaltanti di introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all’utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguire e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell’identità dei subappaltatori (segnalazione n. AS1707 del 3 novembre 2020).