03 Settembre

LAVORO

Cassazione lavoro: l’esito del repêchage non va indicato nella lettera di licenziamento

03/09/2020

Con la recente sentenza n. 16795 del 6 agosto 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione spesso discussa in sede di giudizio di impugnazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo, ossia la sussistenza o meno per il datore di lavoro di un obbligo di esplicitare, già nella lettera di licenziamento, le verifiche e gli esiti del cd repêchage, ossia la possibilità di eventualmente adibire il lavoratore da licenziare in altre mansioni, anche inferiori. La Cassazione ha chiarito che non può essere imposto al datore di lavoro di motivare, nella lettera di licenziamento, l’esito del repêchage, in quanto la prova circa l’assenza di altre posizioni lavorative disponibili ove poter adibire il lavoratore incombe sul datore di lavoro ma solo giudizialmente, dovendone quindi dare prova unicamente in giudizio, non costituendo l’enunciazione del repêchage condizione di validità del licenziamento.