27 Luglio

HEALTHCARE

Il Consiglio di Stato conferma l'orientamento sulle modalità di attribuzione del punteggio per la “ruralità” da attribuire in sede di concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche

27/07/2020

Con sentenza n. n. 2312 del 7 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento sposato in precedenza sulle modalità di attribuzione del punteggio per la "ruralità" in sede di concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, nel senso  che "la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l’esperienza professionale, nell’ambito della quale va ascritta anche l’anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35". Secondo i giudici amministrativi l'intento di attribuire un "premio" al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (quali sono le sedi rurali), ha l'obiettivo di  valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, Dpcm 298/1994).

Diversamente opinando, il requisito dell’esercizio professionale in sede rurale assumerebbe natura di criterio selettivo (pressoché) dirimente, "anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche", facendo, peraltro, sorgere  dubbi di compatibilità del sistema regolatorio in questione con il diritto eurounitario, "rischiando di risolversi in un vantaggio competitivo in favore dei cittadini residenti".
Tale orientamento trova, poi, conferma nella disciplina interpretativa introdotta dalla l. n. 3 dell'11 gennaio 2018, al cui art. 16 è previsto che il punteggio massimo di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

Da qui la conclusione che "la maggiorazione per la “ruralità” non è un punteggio aggiuntivo, ma una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti", non essendo quindi possibile incrementare del premio di maggiorazione del 40% per la ruralità della sede nel caso in cui sia stato già conseguito il  maggior punteggio per il requisito professionale della "titolarità".