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Con sentenza n. n. 2312 del 7 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento sposato in precedenza sulle modalità di attribuzione del punteggio per la "ruralità" in sede di concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, nel senso che "la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l’esperienza professionale, nell’ambito della quale va ascritta anche l’anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35". Secondo i giudici amministrativi l'intento di attribuire un "premio" al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (quali sono le sedi rurali), ha l'obiettivo di valorizzare l’esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l’esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, Dpcm 298/1994).
Diversamente opinando, il requisito dell’esercizio professionale
in sede rurale assumerebbe natura di criterio selettivo (pressoché) dirimente,
"anche a detrimento di altri criteri espressamente presi in
considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per
l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche", facendo, peraltro,
sorgere dubbi di compatibilità del sistema regolatorio in questione
con il diritto eurounitario, "rischiando di risolversi in un vantaggio
competitivo in favore dei cittadini residenti".
Tale orientamento trova, poi, conferma nella disciplina interpretativa introdotta
dalla l. n. 3 dell'11 gennaio 2018, al cui art. 16 è previsto che il
punteggio massimo di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione
prevista dall’art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.
Da qui la conclusione che "la maggiorazione per la “ruralità” non è un punteggio aggiuntivo, ma una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti", non essendo quindi possibile incrementare del premio di maggiorazione del 40% per la ruralità della sede nel caso in cui sia stato già conseguito il maggior punteggio per il requisito professionale della "titolarità".