20 Maggio

CIVILE E COMMERCIALE

Ambush marketing: convertito in legge il d.l. che ha introdotto il divieto di pubblicità parassitaria

20/05/2020

Con l. 31/2020 è stato convertito in legge il d.l. 16/2020, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie", il cui Capo III introduce il divieto di attività parassitarie (c.d. "ambush marketing").

In particolare, l'art. 10 d.l. 16/2020, come modificato dalla l. 31/2020, vieta le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere nell'ambito di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, "non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale". Il secondo comma dell'art. 10 individua le attività che costituiscono pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie vietate, quali, ad esempio, la creazione di un collegamento (anche indiretto) fra un marchio o altro segno distintivo e l'evento, la falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale dell'evento,  la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento.

Infine, il terzo e ultimo comma dell'art. 10 precisa che non costituiscono pubblicità parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati all'evento.

Il successivo art. 11 individua l'ambito temporale dei divieti di cui all'art. 10, specificando che gli stessi operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali dell'evento fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine dello stesso. 

La violazione di tali divieti è punita dall'art. 12 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro, irrogata dall'AGCM.

Come si legge nel Dossier che accompagna il disegno della legge di conversione, la ratio di tali disposizioni è quella di evitare che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongano in essere condotte tendenti ad associare il loro marchio ad un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori, degli operatori economici autorizzati e degli organizzatori di eventi.
La disciplina introdotta ha carattere strutturale, dal momento che la sua applicazione non è limitata ad uno specifico evento, ma è, invece, applicabile in via generale, in occasione di ogni evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale, per un periodo di tempo circoscritto (d.l. 16/2020, conv. in l. 31/2020, in G.U. n. 121 del 12 maggio 2020).