15 Maggio

HEALTHCARE

La farmacia può allestire parte del laboratorio galenico anche in locali che non siano fisicamente annessi all'esercizio

15/05/2020

Con sentenza n. 659 del 22 aprile 2020, il Tar Lombardia si è pronunciato sulla possibilità per un titolare di farmacia di allestire una parte del laboratorio galenico in locali che non siano fisicamente annessi alla stessa farmacia. A giudizio del Tar, l'ATS competente ha erroneamente negato tale possibilità, non avendo considerato che dalla normativa vigente non si ricava in alcun modo  una chiara incompatibilità in astratto della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia. In particolare, il divieto non si ricava dall’art. 109 R.D. n. 1265/1934, il quale, sebbene  richieda l’indicazione nel decreto di autorizzazione, della località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, non riporta ulteriori indicazioni preclusive di una articolazione dello stesso esercizio  su più locali, tra loro non fisicamente collegati. Nessuna preclusione dunque è prevista alla possibilità di comprendere nell'autorizzazione anche un locale separato, che non sia accessibile al pubblico e perciò inidoneo ad incidere sul contingentamento delle sedi farmaceutiche, in quanto destinato soltanto ad ospitare una parte del laboratorio galenico.

Nè appare in contrasto con tale ricostruzione la disciplina prevista dall’art. 110 R.D. n. 1265/1934 che fa riferimento all'obbligo per il concessionario subentrante di rilevare  i beni contenuti nella farmacia e nei "locali annessi", non potendo attribuirsi all’espressione "locali annessi", nel linguaggio giuridico, un riferimento univoco a locali fisicamente collegati.

Nè da ultimo, alcun limite discende dall’art. 119 del R.D. n. 1265/1934, ben potendo il titolare della farmacia,  che, in base all'art. 11 l. n. 475/1968, ha una  "responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia", organizzare i rapporti interni con i suoi collaboratori, anche mediante l’uso delle deleghe, ma senza impedire con ciò la sua responsabilità personale di fronte all’Amministrazione.