10 Aprile

LAVORO

COVID-19: ulteriori misure speciali per imprese e lavoratori

10/04/2020

Con la pubblicazione sulla GU 94/2020 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, in vigore da ieri, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, il Governo è nuovamente intervenuto su alcune questioni di stretta attinenza lavoristica, oltre ad aver previsto un dettagliato sistema di sostegno alla liquidità delle imprese, anche di piccole e medie dimensioni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita iva. In particolare, il Capo VI del decreto in commento è dedicato alle “Disposizioni in materia di salute e di lavoro”, con la previsione di un immediato adeguamento della quota capitale/oraria dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) - che scontano i ritardi del rinnovo dell’accordo collettivo nazionale  che avrebbe dovuto prevedere adeguamenti retributivi e il versamento di arretrati - ciò anche al fine di continuare a erogare il servizio di reperibilità a distanza dei medici, da attuare anche con l’ausilio del personale di studio e, soprattutto, limitando il più possibile i contatti con i pazienti. A tal fine il decreto dispone che i MMG e i PLS si dotino, a proprie spese, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto a distanza con i pazienti più fragili e la collaborazione con le autorità sanitarie locali per la gestione della sorveglianza dei pazienti in quarantena o in fase di guarigione. L’art. 41 del decreto in commento chiarisce, inoltre, che la cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario FIS sono applicabili anche ai lavoratori assunti dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, e che la Cassa Integrazione in Deroga è parimenti applicabile, dalle aziende che ne hanno accesso, anche rispetto a lavoratori assunti nel medesimo periodo.