19 Marzo

HEALTHCARE

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020: la misura della quarantena con sorveglianza attiva non si applica ai dipendenti delle imprese che producono e dispensano farmaci e dispositivi medici e diagnostici

19/03/2020

Si segnala che tra le misure speciali volte al rafforzamento del sistema sanitario per supportare cittadini e imprese nella fase di emergenza dettata dall'epidemia da Covid-19, introdotte dal  D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante le "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", l'art. 14 di tale decreto dispone che la misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, ovvero l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva,"non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori". I lavoratori impiegati in tali imprese sono tenuti a sospendere l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19.

Per effetto di tale disposizione, oltre alle imprese che producono farmaci e dispositivi medici, distributori e subfornitori, l'esenzione si estende anche a farmacie ed esercizi commerciali che dispensano farmaci ex art. 5 Decreto Bersani, a fronte delle rilevanza pubblica del servizio che garantiscono alla popolazione.