03 Marzo

LAVORO

Emergenza COVID-19: misure speciali per il sostegno dell’occupazione

03/03/2020

Pubblicato in GU (n. 53 del 02.03.2020) il Decreto Legge n. 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale vengono introdotte in via d’urgenza misure volte a assicurare un supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Tante e importanti le misure d’emergenza introdotte dal Governo, dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti in materia di imposte, fino a tutto aprile 2020, per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa”, alla previsione di misure specifiche per le imprese turistico-ricettive aventi sede su tutto il territorio nazionale. Sul fronte dell’occupazione il Governo ha previsto norme speciali in tema di procedure di cassa integrazione per le imprese aventi unità operative nella cd zona rossa e/o lavoratori impossibilitati a lavorare in quanto residenti o domiciliati in detta area, con deroghe rispetto alle procedure di consultazione sindacale e alle tempistiche per la formalizzazione delle procedure di cassa e/o per l’accesso al fondo di solidarietà. Si prevede inoltre la possibilità, sempre per le aziende site all’interno della zona rossa, di sospendere la cassa integrazione straordinaria se già in corso prima dell’emergenza sanitaria, sostituendola con la cassa ordinaria speciale introdotta dal decreto legge in commento. Vengono poi introdotte due diverse tipologie di cassa integrazione in deroga, una di durata limitata a massimo 3 mesi e una più specifica operante solo per i datori  di lavoro del settore privato,  compreso  quello  agricolo,  con  unità produttive situate in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, attivabile  previo accordo sindacale e per la durata massima di un mese e per contenere il pregiudizio produttivo-organizzativo patito “in conseguenza delle  ordinanze  emanate  dal  Ministero  della  salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6”. Sul fronte del lavoro autonomo e delle professioni si segnala il riconoscimento di una indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni della “zona rossa”