16 Gennaio

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Gli obblighi della banca creditrice nel caso di fideiussione futura

16/01/2020

Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, che non sia stato a ciò specificatamente autorizzato dallo stesso fideiussore, abbia fatto credito al terzo pur nella consapevolezza che le condizioni patrimoniali di questi siano tanto peggiorate da rendere significativamente più difficile il soddisfacimento del credito. Tale principio, fissato dall’art. 1956 cc, non opera solo nel caso dell’instaurazione di nuovi rapporti tra creditore e terzo debitore ma trova applicazione anche nel caso di nuova concessione di credito nel quadro di un rapporto preesistente, ad esempio di conto corrente. La banca creditrice che dispone di strumenti di autotutela tali da consentirle di recedere dal rapporto, impedendo al creditore ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero la sua posizione debitoria, pena la perdita della garanzia è tenuta, quindi, a informare della situazione il fideiussore che di ciò sia inconsapevole. In tal senso Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 32774 del 13 dicembre 2019 che ha confermato i precedenti del 2010 e 2018.