LAVORO
La legge 19 dicembre 2019
n. 157/2019, convertendo con modifiche il decreto legge 124/2019 ha
sostanzialmente riscritto le tanto discusse regole in tema di appalti e obbligo
dei committenti di versare le ritenute di legge sulle retribuzioni dei
dipendenti dell’appaltatore. Come noto, il decreto legge n. 124/2019, all’art.
4 aveva previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le imprese committenti
dovessero direttamente versare le ritenute sui redditi di lavoro ed assimilati,
comprese le addizionali regionali e comunali, operate dall’appaltatore e dal
subappaltatore, al posto di questi e in base ad un complicato meccanismo di
scambio di dati e provviste economiche tra committente e appaltatore. In sede
di conversione del predetto decreto legge è stato invece completamento
riscritto l’originario art. 4, con eliminazione del sistema del pagamento
diretto delle ritenute da parte dei committenti. È stato inoltre chiarito che
le nuove norme, in vigore dal 1° gennaio 2020, si applicano solo agli appalti
aventi valore superiore a 200.000 euro annui, se trattasi di appalti labour
intensive (prevalente utilizzo di manodopera), cd interni (eseguiti presso i
locali della committente) e che siano eseguiti con l’utilizzo di beni del
committente. In questi casi non sarà più il committente a doversi far carico
del versamento delle ritenute ma avrà solo obblighi di verifica rispetto ai
versamenti che dovranno essere fatti, come in precedenza, dall’appaltatore. Il
committente sarà poi obbligato a sospendere i pagamenti verso gli appaltatori
che non dimostrino di essere in regola con i versamenti.