11 Novembre

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

E’ nullo il contratto di investimento in strumenti finanziari derivati OTC che non fornisce le informazioni necessarie a valutare il rischio di investimento

11/11/2019

Con la sentenza n. 4188 del 17/10/19 la Corte d’Appello di Milano è tornata sui requisiti del contratto per l’investimento in strumenti finanziari derivati Over the Counter affermandone la nullità nel caso in cui questo non contenga tutti gli elementi necessari alla valutazione del rischio. Nel caso di specie la Corte, esaminando due contratti di Interest Rate Swap, ha rilevato la mancata precisa indicazione della curva Forward Euribor 3 mesi utilizzata per determinare il play off dei derivati, oltre alla mancata indicazione del Market to Market al momento della stipula del contratto e la formula matematica utilizzata per attualizzare i flussi futuri derivanti dall’esecuzione dei derivati. Ciò esclude che si sia formata la volontà contrattuale, essendo stato il cliente nell’impossibilità di valutare il rischio, rispetto al quale costituisce elemento essenziale del contratto swap il margine spettante alla banca che influisce sul Market to Market iniziale e, dunque, sull’alea assunta da ciascuna parte.