28 Maggio

HEALTHCARE

Soltanto i medici convenzionati con il SS o da esso dipendenti possono effettuare prescrizioni di prestazioni a carico del SSN

28/05/2019

Con la sentenza n. 608 del 22 maggio 2019, il TAR per il Piemonte si è espresso su una questione nuova, attinente alla possibilità per le Regioni di abilitare medici diversi da quelli dipendenti dal SSN, o con lo stesso convenzionati, a effettuare prescrizioni di prestazioni sanitarie a carico del SSN.

Il TAR ha sviluppato il proprio ragionamento dalla disamina della delibera della Giunta regionale impugnata per sondarne la compatibilità con la pertinente normativa di rango nazionale tra cui, in particolare, l’art. 2 d.l. n. 443/1987, il quale espressamente riserva ai medici dipendenti o convenzionati con il SS l’utilizzabilità dei ricettari per le prestazioni a carico dell’erario. In conformità alla ricostruzione operata da una risalente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 1103 del 20 dicembre 1988), il Giudice amministrativo ha indicato due ragioni fondamentali alla base della riserva ex art. 2 d.l. n. 443/1987: da un lato, essa risponde alla necessità di riservare le prescrizioni, o le proposte di prestazioni erogabili da SS, a medici di accertata competenza e, dall’altro, di evitare l’aumento abnorme e incontrollato delle prescrizioni dei farmaci.

Secondo la ricostruzione operata dal TAR Piemonte nella sentenza in esame, le norme successive al d.l. cit. non risultano aver effetto abrogativo, né implicito né esplicito, ed anzi evidenziano che tale riserva appare tutt’ora rinvenibile nella normativa di riferimento e, in particolare, nel disciplinare tecnico attinente la dematerializzazione della ricetta medica cartacea (decreto 2 novembre 2011 recante “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’art. 11, comma 16, d.l. n. 78/2010 - Progetto Tessera Sanitaria”): l’attività di prescrizione non sarebbe affatto confondibile con quella di erogazione dei servizi sanitari, la quale soltanto parrebbe esercitabile anche dalle strutture private accreditate.

Per tali ragioni il TAR ha annullato la delibera della Giunta regionale Piemonte con la quale era stato esteso a medici delle strutture private il potere di prescrivere prestazioni a carico del SS (T.a.r. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 608 del 22 maggio 2019).