17 Maggio

LAVORO

Cassazione lavoro: anche in regime di tutele crescenti se il fatto contestato non ha rilievo disciplinare la conseguenza è la reintegrazione

17/05/2019

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12174 dell’8 maggio 2019, ha chiarito per la prima volta che anche nell'ambito di un contratto di lavoro a tutele crescenti il lavoratore licenziato per motivi soggettivi e sulla base di una condotta che, seppur posta in essere dal dipendente, non ha però alcuna rilevanza disciplinare, può ottenere la reintegrazione. Come noto, l’art. 3 del d.lgs. 23/2015 prevede il diritto del dipendente a essere reintegrato soltanto nel caso in cui questi sia stato licenziato senza neppure aver commesso – materialmente – la condotta contestata. La Cassazione, in aderenza all’interpretazione maggioritaria sviluppatasi rispetto all’art. 18 dello statuto dei lavoratori, ha invece stabilito che l’art. 3 del d.lgs. 23/2015 deve essere interpretato nel senso che   nella nozione di "insussistenza del fatto materiale" rientra non solo il fatto materialmente inesistente bensì anche la condotta effettivamente commessa dal dipendente ma che non assume, giuridicamente, alcuna rilevanza disciplinare. Ne consegue che anche in questa seconda ipotesi il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto alla reintegrazione.