15 Maggio

HEALTHCARE

Responsabilità medica: nei casi di colpa lieve per negligenza o imprudenza sussiste l’obbligo di verificare l’applicabilità della legge 189/2012 quale norma più favorevole

15/05/2019


La Corte di Cassazione penale, ripercorsa la distinzione tra culpa levis e culpa lata alla luce della normativa succedutasi nel tempo (legge n. 189/12 e legge n. 24/17) afferma che, secondo il diritto vivente, la predetta distinzione nell’ambito della fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida che risultino adeguate al caso di specie, mantenga una sua attuale validità delimitando alla colpa lieve per imperizia esecutiva l’area di irresponsabilità penale del professionista sanitario. Pur avendo il legislatore del 2017 limitato l’innovazione alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla sfera dell’imperizia, ciò nondimeno, ove a carico dei sanitari, per il fatto lesivo verificatosi precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 24/17, emergano profili di colpa per negligenza, può assumere rilevanza il riferimento alla legge n. 189/12 in quanto norma più favorevole. Pur dunque nella consapevolezza dell’estrema difficoltà che talvolta si presenta nel riuscire ad operare una plausibile distinzione tra colpa da negligenza e colpa da imperizia, tale distinzione non può essere omessa. Se così è, con riferimento al caso di specie, risulta errata la statuizione della Corte territoriale che, una volta riscontrata la colpa lieve da imprudenza in capo al ginecologo per aver arrecato una ferita al nascituro durante il parto cesareo, ha del tutto omesso di verificare se l’accertata condotta colposa potesse rientrare nell’ambito d’operatività della disciplina più favorevole introdotta dalla legge n. 189/12 (legge Balduzzi), determinando tale lacuna l’annullamento della sentenza agli effetti civili (Cass. penale, sentenza n. 19387 dell’8.5.15).