08 Maggio

HEALTHCARE

Responsabilità medica: la transazione intervenuta tra le parti nel giudizio civile non preclude il risarcimento delle terapie eseguite all’estero

08/05/2019

La transazione stipulata tra i genitori del minore e l’Asl per il risarcimento del danno sofferto a causa della gravissima patologia cui era affatto il minore al momento del parto, altresì comprensiva della clausola di rinuncia ad ogni altra pretesa derivante dall’evento dannoso, è irrilevante e non preclude il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute per la terapia del minore eseguita all’estero. In tal senso si è pronunciata la Cassazione civ., sez. lavoro, con l’ordinanza n. 11354 del 29.4.2019, ritenendo che, benché il rimborso sia suggestivo di una funzione risarcitoria, l’autorizzazione della cura all’estero, pur risolvendosi in un esborso e non nella mera prestazione del servizio, in nulla differisce dall’assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario alla persona in ragione del diritto garantito dall’art.  32 dalla Costituzione ed assegnato ex lege ad ogni cittadino, e non cittadino che abbia titolo di residenza nello Stato, che ne abbia bisogno.