LAVORO
La
Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9268 del 3
aprile 2019, ha stabilito che il
licenziamento di una lavoratrice, il cui stato di gravidanza sia iniziato
successivamente all’intimazione del licenziamento e nel corso del periodo di
preavviso, deve intendersi legittimo, non potendo essere equiparato alla
diversa ipotesi di un licenziamento nullo in quanto intimato successivamente
all’accertamento dello stato di gravidanza. La Cassazione ha, tuttavia,
chiarito che l’efficacia di tale licenziamento si sospende, in quanto il periodo
di preavviso si interrompe esattamente come nel caso della malattia o
dell’infortunio sopraggiunti durante il preavviso. Ne consegue, stando alla
pronuncia della Corte, che l’efficacia del licenziamento deve intendersi
differita al momento in cui cessa il cd periodo di tutela della lavoratrice in
gravidanza, ossia al compimento di un anno di età del bambino.