HEALTHCARE
Nelle gare per l’acquisto di medicinali
biologici è fatto divieto di porre in concorrenza, all’interno di un medesimo
lotto, principi attivi differenti. Così ha deciso il TAR di Bari, ponendo in
risalto il chiaro significato dell’art. 15, co. 11 quater, d.l. 95/2012
(introdotto dall’art. 1, comma 407, della legge 232/2016) e il suo carattere
perentorio posto a tutela delle prevalenti finalità sottese alla tutela della
salute del paziente rispetto a mere esigenze di contenimento della spesa
pubblica (TAR Bari, Sez. II, sent. n. 154 dell’1 febbraio 2019).