13 Settembre

LAVORO

Il medico della Croce Rossa non può svolgere attività di medico penitenziario senza l’autorizzazione dell’ente di appartenenza

13/09/2018

La sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza del 21 agosto 2018 n. 20880, si è pronunciata in merito alla legittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla Croce Rossa Italiana - ente strumentale -  a un proprio medico scoperto a svolgere fuori orario di lavoro attività remunerata di medico penitenziario. Nel caso di specie tanto il Tribunale quanto la Corte di appello avevano rilevato che il rapporto di lavoro del medico con la Croce Rossa Italiana era regolato del comune principio di esclusività, che prevede che per poter esercitare un’altra attività professionale occorre comunque l’autorizzazione dell’ente di appartenenza. La difesa del medico sosteneva invece l’applicazione delle norme speciali che regolano l’attività del medico penitenziario, tra le quali l’art. 2 della l. 740/1970 che esclude che al medico penitenziario si applichino le norme in tema di incompatibilità e limitazioni allo svolgimento di altre attività, al fine di agevolare l’esercizio di un’attività particolarmente gravosa come appunto quella del medico penitenziario. La Corte di cassazione rigetta l’azione del medico ricordando che le prestazioni dei medici penitenziari non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì di collaborazione autonoma parasubordinata soggetta alle speciali disposizioni della l. 740/1970. Tuttavia, rileva la Corte, nel caso di specie il medico era dipendente della Croce Rossa Italiana e quindi il suo rapporto di lavoro era già, e prima di tutto, di pubblico impiego e come tale soggetto al regime delle incompatibilità di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, conseguendone che questi non avrebbe comunque potuto svolgere altra attività professionale senza la preventiva autorizzazione del proprio ente di appartenenza, non essendo invocabili le deroghe di cui alla l. 740/1970.