22 Giugno

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Le sezioni unite intervengono sul computo della CMS ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia d’usura

22/06/2018

Con la sentenza n. 16303 del 20/6/18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno composto il contrasto in tema di computabilità o meno nel TEG della Commissione di Massimo Scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d’usura. Per le Sezz. Unite non ha valore retroattivo l’art. 2 bis D.L. n. 185/08, introdotto dalla Legge n. 2 del 28/1/09, che riconosce il computo della CMS nel TEG (più precisamente di tutti gli interessi, provvigioni e remunerazioni derivanti da clausole che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi). Per l’effetto, per i rapporti svoltisi in tutto o in parte prima del 5/8/09, data di entrata in vigore della legge n. 2 del 28/1/09, la CMS non va computata ai fini della determinazione del TEG. La stessa deve essere viceversa oggetto di una separata comparazione con il tasso CMS soglia, calcolato aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali di rilevazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 Legge n. 108/96. Nel caso di sforamento del tasso CMS soglia l’importo dell’eventuale eccedenza andrà compensato con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli interessi rientrante nella soglia di legge e l’importo degli interessi in concreto praticati.

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/cassazione_civile_sez._un._20_giugno_2018_n._16303.pdf