28 Maggio

HEALTHCARE

Donazione di medicinali: il Ministero della salute adotta la circolare interpretativa

28/05/2018

Con la circolare n. 29620 del 25 maggio 2018, il Ministero della salute ha reso importanti chiarimenti in merito all’applicazione del decreto del 13 febbraio 2018, adottato in attuazione della legge 166/2016, sulla donazione e distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale.

Dopo aver precisato che il decreto non innova nulla rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, che equipara, nei limiti del servizio prestato, gli enti che svolgono attività assistenziale al “consumatore finale” rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali, la circolare opera una distinzione tra gli enti, cd. “donatari”, che raccolgono i medicinali direttamente dai soggetti donatori di cui all’art. 3 del decreto (ossia le farmaci, i grossisti, le parafarmacie, le imprese titolari di AIC, i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i distributori), da un lato, e le strutture c.d. “di prossimità”, dall’altro. Tali strutture si occupano prevalentemente di attività socio-assistenziali, a diretto contatto con le persone indigenti e ricevono i medicinali esclusivamente dai soggetti donatari, non svolgendo le attività di raccolta di questi ultimi.

Precisa ancora la circolare che le disposizioni del decreto, che hanno definito le modalità di raccolta dei farmaci donati (artt. da 5 a 9), si applicano esclusivamente ai soggetti donatari e non agli enti di prossimità, i quali potranno distribuire, sotto la propria responsabilità, i medicinali alle persone indigenti purché dispongano di idoneo personale sanitario.

Viene, infine, ribadito che è fatto salvo il sistema delineato dalla l. 244/2007, che consente la donazione anche da parte del singolo cittadino, in virtù dell’espressa previsione dell’art. 18, co. 1 bis, della citata legge 166/2016.