15 Maggio

HEALTHCARE

Il Tar Lazio dice no all’assegnazione nel concorso straordinario di due sedi farmaceutiche alla medesima compagine associativa

15/05/2018

Il Tar Lazio è stato di recente chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento regionale adottato nell’ambito del concorso straordinario, nella parte in cui ha enunciato il divieto di contemporanea assegnazione di due sedi farmaceutiche ottenute in due diverse regioni alla medesima compagine associativa, a fronte del principio di alternatività sancito dall’art. 112 r.d. n. 1265/1934 (TULS). La disciplina che ha introdotto la possibilità di partecipare al concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella forma “associata” è volta a garantire una amplia partecipazione alle procedure concorsuali anche da parte di soggetti di giovane età privi di titoli adeguati per ottenere una collocazione utile in graduatoria, costituendo una disparità di trattamento, con specifico riferimento al regime delle incompatibilità, la previsione di condizioni e obblighi, ove considerata limitatamente alle procedure di assegnazione in forma individuale. Nella prospettiva delle finalità perseguite dal legislatore volte al potenziamento del servizio farmaceutico e a favorire l’accesso alla titolarità di sedi, la partecipazione a procedure concorsuali in due regioni diverse non può ritenersi elemento legittimante l’assegnazione di più sedi, a fronte della finalità logica e razionale di evitare concentrazioni o la riconducibilità di più sedi ad un unico soggetto o centro di interessi, sia esso persona fisica o giuridica (Tar Lazio, sent. n. 2720/2018).