14 Maggio

LAVORO

Cassazione lavoro: la registrazione di colloqui con i colleghi non viola la privacy se finalizzata a precostituire prove in favore del dipendente

14/05/2018

Con sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018, la Corte di Cassazione, in riforma della decisione della Corte di Appello, ha affermato l’illegittimità di un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore dipendente che era stato scoperto dal datore di lavoro a registrare alcuni colloqui con i propri colleghi, all’insaputa degli stessi.

In primo grado il tribunale aveva valutato come legittimo il licenziamento adottato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente che, registrando conversazioni tra colleghi, si era reso responsabile di una violazione della loro privacy.

In sede di appello il licenziamento era stato invece ritenuto illegittimo ma in quanto giudicato sproporzionato, con condanna del datore di lavoro alla sola indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ma non anche alla reintegrazione.

La Corte di Cassazione, invece, ha confermato la illegittimità del licenziamento con diritto del dipendente alla reintegrazione in quanto le registrazioni effettuate andavano correlate ad un clima conflittuale presente in azienda e, in special modo, verso i superiori, con la conseguenza che a tali registrazioni la Corte di cassazione ha attribuito finalità di precostituzione di prove da far valere, a tutela dei propri diritti, in un eventuale procedimento ulteriore, venendo così meno il rilievo di natura disciplinare e quindi la illegittimità della condotta del dipendente.