05 Marzo

HEALTHCARE

Responsabilità medica: in G.U. il decreto che individua i requisiti delle polizze assicurative per strutture e professionisti sanitari

05/03/2024

In data 1 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 232 del 15.12.2023 avente ad oggetto il regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto dall’articolo 10 della Legge Gelli (24/2017).

Il decreto, atteso dagli operatori del settore sanitario e assicurativo da sette anni, disciplina: a) i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie; b) i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operativita? delle altre analoghe misure, in assunzione diretta del rischio; c) le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione; d) la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

In particolare, il decreto, una volta chiarito l’oggetto della garanzia assicurativa alla luce della Legge Gelli, definisce, in sintesi, i requisiti minimi di garanzia (massimali) della polizza suddivisi per tipologia di struttura e per classe di rischio (attività chirurgica, ortopedica, anestesiologia e parto). La polizza deve prevedere la forma "claims made" e in caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell'attività è previsto un periodo di ultrattività della copertura entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività. Inoltre, la polizza deve prevedere la variazione in aumento o diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, con specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. Sicuramente interessante è la previsione che il diritto di recesso dell’assicuratore non può essere fatto valere durante il periodo di vigenza o di ultrattività della polizza ma solo, prima della scadenza, in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, sempre se accertata con sentenza definitiva.

Vengono poi definite le condizioni di operatività delle misure alternative alla polizza in assunzione diretta del rischio; le strutture sanitarie con apposita delibera devono specificare le modalità di funzionamento della gestione del rischio e devono costituire un Fondo specifico a copertura accantonando un importo parametrato sulla tipologia delle prestazioni erogate. La congruità degli accantonamenti è certificata da un revisore legale.

Le strutture dovranno poi rendere disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell'ultimo quinquennio.

Gli assicuratori avranno 24 mesi di tempo per adeguare i contratti al decreto.